Giflor Srl riconosce l’importanza di instaurare efficaci canali di segnalazione al fine di preservare l’integrità dell’azienda stessa, assicurando il rispetto dei principi fondamentali di legalità, correttezza e trasparenza. Questo impegno si estende anche ai rapporti con terze parti durante lo svolgimento delle attività aziendali.

La trasparenza e la chiarezza nella gestione delle segnalazioni sono fondamentali per promuovere un ambiente aziendale etico e responsabile. Giflor si impegna a garantire la riservatezza e la non-ritorsione per coloro che effettuano segnalazioni in buona fede.

Cos’è una Segnalazione Whistleblowing?

Le segnalazioni whistleblowing si riferiscono a segnalazioni di situazioni sospette relative a violazioni di disposizioni normative nazionali e dell’Unione Europea di cui si sia venuti a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo, contribuendo così a individuare e prevenire comportamenti che compromettono la corretta amministrazione o l’interesse pubblico.

Conformemente al Decreto Legislativo n. 24/2023, recepimento della Direttiva UE 2019/1937, Giflor Srl ha implementato specifici canali di segnalazione aziendali Whistleblowing.

Quali comportamenti possono essere segnalati?

Sono considerate “Segnalazioni Rilevanti” tutte le segnalazioni che riguardano comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o compromettono l’integrità dell’Azienda relative a situazioni nel contesto lavorativo e possono includere:

  • condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e violazioni del Modello 231, come ad esempio: comportamenti corruttivi verso la Pubblica Amministrazione, violazioni in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro, violazioni della normativa in materia Ambientale. Tali segnalazioni potranno essere effettuate esclusivamente per il tramite dei canali di segnalazione interni;
  • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione Europea relativi ai seguenti settori:appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea, come frodi, corruzione e qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell’Unione;
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato nonché in materia di imposte sulle società, libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;
  • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione Europea nei settori sopra indicati. Ad esempio, le c.d. pratiche abusive che contravvengono alla tutela della libera concorrenza (adozione di prezzi predatori, sconti target, vendite abbinate, etc.).

Non sono da considerarsi invece segnalazioni whistleblowing: segnalazioni legate ad un interesse di carattere personale del segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro; e notizie prive di fondamento, le informazioni già totalmente di dominio pubblico, le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni (c.d. voci di corridoio) oppure pretestuose, diffamatorie o volte a danneggiare il segnalato.

Chi può fare la segnalazione?

Le persone che operano nel contesto lavorativo aziendale in qualità di:

  • lavoratori subordinati;
  • lavoratori autonomi e collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso l’Azienda;
  • liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso l’Azienda;
  • volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso l’Azienda;
  • persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso l’Azienda, anche quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fase precontrattuali come durante il periodo di prova o successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Come fare una segnalazione interna?

Collaboratori interni, membri degli organi sociali o individui esterni (come consulenti, liberi professionisti, tirocinanti, ecc.) possono inviare segnalazioni in forma confidenziale o anonima attraverso due canali principali (scritte e orali):

  1. Piattaforma Online per Segnalazioni – Whistleblowing https://giflor.signalethic.it
  2. Linee telefoniche attive dal lunedì al venerdì e dalle 09:00 alle 18:00, ai numeri 328 7514819 327 3240442 con inoltro ai Gestori del Canale. Al fine di garantire la riservatezza, il segnalante dovrà comunicare immediatamente che intende effettuare una “Segnalazione Whistleblowing”.

Su richiesta del segnalante, è inoltre possibile fissare un incontro diretto con il Gestore del Canale. L’incontro diretto è tenuto esclusivamente dal Gestore del Canale con modalità riservate e mediante la redazione della scheda di segnalazione.

In conformità con il Decreto Whistleblowing, i canali di segnalazione sopra indicati garantiscono la massima riservatezza riguardo all’identità del segnalante, della persona coinvolta e di chiunque sia menzionato nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e la relativa documentazione.
La gestione del canale di segnalazione è affidata ai sig.ri Borsato Marco e Dalla Fontana Denis (i “Gestori del Canale”).

Al ricorrere di determinate condizioni espressamente previste dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24 la persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna presso ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) con le stese modalità e le stesse garanzie per la segnalazione interna: www.anticorruzione.it/whistleblowing

Come vengono gestite le segnalazioni?

Il Gestore del Canale, ricevuta la segnalazione, svolge le seguenti attività:

  • invia al segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
  • mantiene il dialogo con il segnalante e può richiedere integrazioni;
  • da seguito alle segnalazioni ricevute attivando i soggetti incaricati per la gestione della segnalazione;
  • fornisce un riscontro al segnalante entro tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Per l’adeguato trattamento della segnalazione, potranno essere coinvolti soggetti interni o esterni, in considerazione delle specifiche competenze tecniche e professionali richieste, che non versino in conflitto d’interessi e che saranno comunque vincolati agli obblighi di riservatezza previsti dalla norma.

All’esito dell’istruttoria, se la segnalazione risulta fondata, il Gestore del canale di segnalazione si rivolgerà agli organi/funzioni interne competenti per i relativi seguiti ai fini dell’attivazione di azioni preventive, correttive o disciplinari nei confronti del segnalato

I gestori delle segnalazioni sono:
Borsato Marco 328 7514819
Dalla Fontana Denis 327 3240442

L’informativa sulle segnalazioni whistleblowing è consultabile in forma integrale al link qui sotto, ed è finalizzata a diffondere le informazioni necessarie riguardo ai canali disponibili, alle procedure da seguire e ai presupposti per effettuare segnalazioni, sia interne che esterne.

I dati saranno trattati in conformità a quanto previsto dal GDPR n. 679/2016 e dal D.Lgs. n. 24/2023.
Per maggiori informazioni consultare il documento sulla Privacy Whistleblowing.

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